LA FORMAZIONE


"FORMAZIONE SUPERIORE PER DISOCCUPATI"


 

Cos'è la "Formazione superiore"?
Gli interventi di "Formazione superiore" sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro dei partecipanti. Mirano a offrire competenze trasversali e di natura specialistica. L'offerta relativa alla formazione superiore riguarda i percorsi di formazione di secondo livello post-diploma e post-laurea, che hanno l'obiettivo di sviluppare professionalmente le conoscenze possedute al termine degli studi.
  • FIS - Formazione Integrata Superiore: riguarda le persone tra i 18 e i 29 anni. Si tratta di corsi promossi per ampliare e qualificare il curriculum del giovane che esce dalla scuola. Sono organizzati dalla scuola o da enti di formazione.
  • IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: riguardano persone dai 18 ai 29 anni e prevedono l'integrazione tra Scuola, Enti di formazione, Imprese, Università. Consentono di acquisire crediti spendibili a livello universitario. I percorsi durano da 1 a 2 anni, da un minimo di 1.200 a un massimo di 2.400 ore di corso, di cui almeno il 30% di svolge nei luoghi di lavoro, attraverso stage o tirocini. Al termine del percorso, gli allievi avranno un attestato che certifica le conoscenze e le competenze acquisite e i crediti formativi.
  • Acquisizione competenze: riguardano la medesima fascia di persone e sono corsi che consentono di acquisire conoscenze tecniche utili per l'arricchimento del proprio curriculum o per migliorare la qualità delle proprie competenze. Un esempio sono i corsi di alfabetizzazione informatica o di lingue straniere. Non consentono di acquisire una qualifica.

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Attività formative comuni: tirocini e stage.
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali, ogni percorso formativo da noi offerto dedica una cospicua percentuale del proprio budget ad attività di tirocini formativi e stage. Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento nella terminologia di legge, è un periodo di formazione "on the job" presso un'azienda.

Gli stage in Italia sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della legge 196 del 24 giugno 1997 art.18 (Legge Treu). La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all'attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".
Il processo di stage richiede l'incontro di tre soggetti: il tirocinante, l'azienda, l'ente promotore (che costituisce il "motore" in grado di guidare il processo dello stage e di garantirne il buon funzionamento).

Stage e tirocini - Destinatari

I principali destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria, l'Università o corsi di qualifica e specializzazione, nonchè i neodiplomati e i neolaureati.

Stage e tirocini - Enti promotori

Lo stage viene attivato sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l'azienda ospitante. L'azienda allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l'orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonchè su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni.

Gli Enti che possono promuovere stage sono molti: Agenzie regionali per l'impiego; Strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Università e istituti di istruzione universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia (come ad esempio gli enti organizzatori di corsi FSE); Comunità terapeutiche e cooperative sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione.

Stage e tirocini - Durata

La durata di uno stage varia a seconda delle tipologie dei soggetti. Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi. Per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi. Per i portatori di handicap: massimo 24 mesi.

Al termine dello stage l'azienda può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite, utile ad arricchirne il curriculum professionale.

Stage e tirocini - Assicurazione

Lo stage non è considerato rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l'obbligo di retribuzione da parte dell'azienda, nè quello previdenziale. A discrezione dell'ente promotore o dell'azienda è possibile un rimborso spese. I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente provvedere all'assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

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